{"id":18,"date":"2017-06-18T19:43:46","date_gmt":"2017-06-18T19:43:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.federfarmave.it\/?page_id=18"},"modified":"2017-06-18T19:49:22","modified_gmt":"2017-06-18T19:49:22","slug":"statuto-associativo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.federfarmave.it\/index.php\/federfarma-venezia\/statuto-associativo\/","title":{"rendered":"Statuto associativo"},"content":{"rendered":"<p><u><\/u><u><\/u><strong><u>Art.1 L&#8217;ASSOCIAZIONE<\/u><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 costituita, con sede in Venezia, una Associazione avente per denominazione <strong>&#8220;ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA&#8221;.<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;Associazione avr\u00e0 durata illimitata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 2 SOCI E LORO SOSTITUTI<\/u><\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;Associazione si compone, nella sua base strutturale, di soci titolari effettivi di Farmacie Urbane e Rurali private della provincia di Venezia.<\/p>\n<p>Possono entrare a farvi parte in qualit\u00e0 di soci gli eredi di titolari deceduti e, con prerogativa di soci, coniugi, fratelli, figli, nipoti di titolari effettivi.<\/p>\n<p>L&#8217;erede di titolare deceduto verr\u00e0 ammesso anche se non laureato in farmacia, purch\u00e9 in possesso di decreto dell&#8217;autorit\u00e0 sanitaria competente attestante la gestione anche provvisoria della farmacia e di cui produrr\u00e0 testificazione con la domanda d&#8217;iscrizione (Allegato C); nel caso di pi\u00f9 eredi di una stessa farmacia i coeredi dovranno apporre le proprie firme deleganti il congiunto a rappresentarli nell&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>L&#8217;Ammissione dei coniugi, fratelli, figli, nipoti \u00e8 subordinata alla delega con la quale il titolare effettivo conferisce al congiunto, pur non esercitando nel periodo di delega le proprie prerogative di socio dell&#8217;Associazione, la propria sostituzione e rappresentanza nell&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>Con tale delega (Allegato B\/2), che il congiunto dovr\u00e0 accludere alla propria dichiarazione (Allegato B), il titolare effettivo dovr\u00e0 testificare che il congiunto a cui conferisce il mandato di sostituzione \u00e8 farmacista iscritto all&#8217;Ordine che presti servizio nella stessa farmacia regolarmente denunciato all&#8217;autorit\u00e0 sanitaria competente.<\/p>\n<p>Il Titolare effettivo pu\u00f2, revocare la delega di sostituzione, dandone preventiva comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; la delega non pu\u00f2 venire revocata, salvo deliberazione del Consiglio Direttivo, se nel corso di un mandato il coniuge, il fratello, il figlio, il nipote sostituente ricopre una carica in un organo direttivo dell&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>Enti e Societ\u00e0 proprietari di farmacie<strong>, <\/strong>potranno essere rappresentati nell&#8217;Associazione da persona all&#8217;uopo designata, con delega scritta depositata presso il Consiglio Direttivo, purch\u00e9 farmacista iscritto all&#8217;Ordine che presti servizio in una farmacia di propriet\u00e0 dell&#8217;Ente o della Societ\u00e0 e situata in provincia di Venezia, regolarmente denunciato all&#8217;autorit\u00e0 sanitaria competente e che si impegni ad attenersi a quanto previsto dallo Statuto<u>.<\/u><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 3 DOVERI DELL&#8217;ASSOCIAZIONE E DEI SOCI<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Scopi dell&#8217;Associazione sono quelli di tutelare i diritti morali e materiali dei soci e di proteggerne gli interessi.<\/p>\n<p>In particolare l&#8217;Associazione dovr\u00e0:<\/p>\n<ol>\n<li>rappresentare tutti gli associati nei confronti di altre organizzazioni, amministrazioni pubbliche o private, enti, autorit\u00e0 governative, privati, etc.;<\/li>\n<li>promuovere e concretare forme e programmi atti a dare assistenza tecnica agli associati in materia economica, sindacale, legale, professionale;<\/li>\n<li>rappresentare gli associati e la Categoria nelle trattative e nella firma di contratti di lavoro per il personale dipendente qualora non in contrasto con le direttive del CCNL,<\/li>\n<li>perseguire tutte quelle iniziative che a giudizio del Consiglio Direttivo si ritenessero utili per elevare, migliorare, tutelare le condizioni morali, materiali, culturali degli associati ed opportune a favorire la coesione e l&#8217;unit\u00e0 del sodalizio;<\/li>\n<li>stabilire rapporti di reciproca collaborazione con Associazioni consorelle ed affini per la migliore utilizzazione del lavoro comune e di pi\u00f9 efficace conseguimento degli scopi sociali nelle questioni di interesse generale;<\/li>\n<li>svolgere per conto dei soci ed eventualmente anche di terzi, servizi particolari attinenti all&#8217;esercizio farmaceutico e non in contrasto con le norme statutarie.<\/li>\n<li>stipulare con Enti pubblici, privati, societ\u00e0 commerciali, associazioni, convenzioni per conto degli Associati. L&#8217;Associazione potr\u00e0 aderire ad altre organizzazioni anche internazionali od estere.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Al fine di poter ottemperare a codesti principi il socio, con il semplice atto dell&#8217;iscrizione, conferisce all&#8217;Associazione ogni potere e facolt\u00e0, obbligandosi ad accettarne e seguirne le disposizioni.<\/p>\n<p>La appartenenza all&#8217;Associazione non comporta il diritto di tutela e di assistenza per questioni di carattere personale od individuale nei casi in cui il socio debba rispondere ad autorit\u00e0 pubbliche per il proprio comportamento o di controversie nei confronti di terzi.<\/p>\n<p>Solo eccezionalmente, ravvisandone il Consiglio Direttivo l&#8217;opportunit\u00e0 per evidenti e palesi motivi di interesse collettivo, l&#8217;Associazione potr\u00e0 fornire assistenza tecnica o legale al singolo associato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 4 SCADENZA DELL&#8217;ISCRIZIONE<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Il socio cessa di far parte dell&#8217;Associazione:<\/p>\n<ol>\n<li>a) per dimissioni;<\/li>\n<li>b) per decesso o decadenza della titolarit\u00e0 di farmacia della provincia;<\/li>\n<li>c) per decadenza o revoca dei requisiti che ne hanno consentita l&#8217;ammissione;<\/li>\n<li>d) per mancata corresponsione dei contributi associativi;<\/li>\n<li>e) per il provvedimento di espulsione di cui all&#8217;art. 5.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell&#8217;Associazione non conserva alcun diritto, di qualsiasi natura, sulle attivit\u00e0 sociali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 5 NORME DISCIPLINARI<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Nei confronti del socio che in qualsiasi maniera venga meno ai propri doveri di iscritto o tenga comportamento contrario alla deontologia od alla dignit\u00e0 del farmacista, o a quanto stabilito nell&#8217;interesse collettivo della Categoria di volta in volta sui vari temi dall&#8217;Assemblea degli Associati, potranno venire adottate le seguenti sanzioni:<\/p>\n<p>1) richiamo e censura;<\/p>\n<p>2) ammonizione;<\/p>\n<p>3) ammonizione scritta con diffida;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>sospensione dell&#8217;attivit\u00e0 associativa a tutti gli effetti e per un periodo graduato alla gravit\u00e0 e recidivit\u00e0 della colpa;<\/li>\n<\/ol>\n<p>5) espulsione definitiva.<\/p>\n<p>Le sanzioni suddette saranno applicate, sentito l&#8217;interessato, dal Consiglio Direttivo per il punto 1) e 2) e dal Collegio dei Probiviri per i punti 3), 4) sia su proposta del Consiglio direttivo che motu proprio.<\/p>\n<p>5) L&#8217;espulsione del Socio pu\u00f2 essere deliberata solo dall&#8217;Assemblea per gravi motivi cos\u00ec come stabilito dall&#8217;art. 24 C.C.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 6 ISCRIZIONI<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Possono essere ammessi nuovi soci in qualsiasi momento, purch\u00e9, ognuno risponda ai requisiti richiesti.<\/p>\n<p>L&#8217;iscrizione all&#8217;Associazione \u00e8 individuale.<\/p>\n<p>Nel caso di titolari effettivi e di eredi di titolari essa sar\u00e0 omologata dalla data del decreto di titolarit\u00e0 rilasciato dall&#8217;autorit\u00e0 sanitaria competente, negli altri casi dalla data della domanda di iscrizione.<\/p>\n<p>Le domande di ammissione debbono venir rivolte al Consiglio Direttivo a mezzo delle apposite schede (Allegati A,B,B\/2,C) stampate a cura dell&#8217;Associazione<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Il Consiglio Direttivo ha facolt\u00e0 di accettarle o respingerle dandone comunicazione all&#8217;interessato a mezzo raccomandata obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione.<\/p>\n<p>Contro la deliberazione sfavorevole del Consiglio Direttivo, l&#8217;interessato ha facolt\u00e0 di ricorrere, sotto pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla risposta del Consiglio, al Collegio dei Probiviri.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 7 CONTRIBUZIONI ASSOCIATIVE<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Il socio deve versare una tassa di iscrizione al momento dell&#8217;iscrizione stessa all&#8217;Associazione e un contributo annuale. La sua iscrizione sar\u00e0 operativa una volta versata la tassa di iscrizione.<\/p>\n<p>Gli importi della tassa di iscrizione e del contributo annuale sono determinati dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno e da valere per l&#8217;anno successivo.<\/p>\n<p>La misura del contributo annuale pu\u00f2 essere variata, nel corso di un esercizio, in rapporto alle necessit\u00e0 economiche dell&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>Il Socio ammesso nel secondo semestre di un anno sar\u00e0 tenuto al pagamento della met\u00e0 del contributo annuale previsto, fermo restando il pagamento dell&#8217;intera tassa iniziale di iscrizione.<\/p>\n<p>Nel caso previsto di revoca della delega rilasciata al congiunto (e accettata dal Consiglio Direttivo) nulla dovr\u00e0 versare in pi\u00f9 il Titolare effettivo di quanto gi\u00e0 versato all&#8217;atto della sostituzione eccezion fatta per il regolare versamento dei contributi associativi annuali.<\/p>\n<p>Gli eredi di titolari o i congiunti che nel corso di un esercizio divengono titolari effettivi, e le Societ\u00e0 di farmacisti di nuova costituzione il cui responsabile sia gi\u00e0 stato titolare della stessa farmacia, non dovranno corrispondere la tassa di iscrizione come titolari.<\/p>\n<p>Enti e Societ\u00e0 proprietari di farmacie verseranno per ogni farmacia in attivit\u00e0 una tassa d\u00ec iscrizione ed un contributo annuo determinati a parte dal Consiglio Direttivo ogni anno.<\/p>\n<p>In questo caso entrambe le contribuzioni dovranno essere versate contemporaneamente, per ogni farmacia e per l&#8217;intero importo, anche se sia stato richiesto il servizio dell&#8217;Associazione nel secondo semestre di un anno.<\/p>\n<p>Nel caso di cui al paragrafo d) dell&#8217;art. 4, il Consiglio Direttivo, con diffida scritta proceder\u00e0 a richiedere all&#8217;interessato la regolarizzazione del dovuto entro i trenta giorni, scaduti i quali, sottoporr\u00e0 la questione al giudizio del Collegio dei Probiviri.<\/p>\n<p>L&#8217;iscrizione in qualit\u00e0 di soci o le richieste di servizi convalidate dal Consiglio Direttivo, comportano automaticamente la rinuncia a qualsiasi pretesa d\u00ec rimborso delle contribuzioni gi\u00e0 versate; il verificarsi di dimissioni o di espulsioni dall&#8217;Associazione, nel corso di un esercizio, non libera dall&#8217;obbligo dei versamenti dei contributi ancora da corrispondere per l&#8217;esercizio stesso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art, 8 ORGANI DELL&#8217;ASSOCIAZIONE<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Organi dell&#8217;Associazione sono:<\/p>\n<ol>\n<li>l&#8217;Assemblea dei Soci;<\/li>\n<li>il Presidente;<\/li>\n<li>il Consiglio Direttivo<\/li>\n<li>la Giunta Esecutiva<\/li>\n<li>il Collegio dei Revisori dei Conti;<\/li>\n<li>il Collegio dei Probiviri;<\/li>\n<li>la Sezione Rurale.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><u>\u00a0<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Art. 9 L&#8217;ASSEMBLEA ORDINARIA<\/u><\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;Assemblea Ordinaria e&#8217; convocata presso la sede sociale o per giustificato motivo anche altrove almeno una volta ogni anno, entro il 30 aprile, e deve essere presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, se questi mancasse, dal vicepresidente del Consiglio Direttivo stesso.<\/p>\n<p>Alla nomina del segretario dell&#8217;Assemblea provvede il Presidente di questa; il segretario pu\u00f2 anche essere una persona non socia.<\/p>\n<p>Se avvengono votazioni a scrutinio segreto l&#8217;Assemblea si sceglie tra i presenti due scrutatori.<\/p>\n<p>Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.<\/p>\n<p>Ad essa partecipano gli iscritti convocati a mezzo lettera (raccomandata nel caso di concomitanza con l&#8217;Assemblea Elettiva) spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per l&#8217;adunanza; termine che per comprovata urgenza pu\u00f2 venir anche ridotto.<\/p>\n<p>In mancanza dell&#8217;adempimento delle formalit\u00e0 suddette, l&#8217;Assemblea Ordinaria si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli Associati e siano pure presenti l&#8217;intero Consiglio Direttivo e l&#8217;intero Collegio dei Revisori dei Conti.<\/p>\n<p>Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti pu\u00f2 per\u00f2 opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.<\/p>\n<p>La convocazione dell&#8217;Assemblea Ordinaria \u00e8 fatta dal Presidente, essa deve contenere l&#8217;Ordine del Giorno, la data e l&#8217;orario anche di una seconda convocazione.<\/p>\n<p>I soci hanno diritto di fare iscrivere all&#8217;Ordine del Giorno la trattazione di determinati argomenti o di chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell&#8217;Assemblea Ordinaria a condizione, per\u00f2, che in entrambi i casi la domanda relativa sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell&#8217;Assemblea; in quest&#8217;ultimo caso l&#8217;Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.<\/p>\n<p>L&#8217;Assemblea Ordinaria \u00e8 valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la met\u00e0 pi\u00f9 uno degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli Associati presenti o rappresentati in assemblea.<\/p>\n<p>Non sono ammesse deleghe quando in una Assemblea sia prevista la presentazione del Rendiconto Economico.<\/p>\n<p>Prerogative dell&#8217;Assemblea Ordinaria sono:<\/p>\n<p>l&#8217;approvazione o meno del rendiconto economico annuale consuntivo e di quello preventivo presentati dal Consiglio Direttivo;<\/p>\n<ol>\n<li>recepire il verbale redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti sul rendiconto economico consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo;<\/li>\n<li>l&#8217;approvazione o meno dell&#8217;operato del Consiglio Direttivo dell&#8217;Associazione;<\/li>\n<li>discutere ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo o il Presidente dell&#8217;Associazione riterranno opportuni ed urgente di trattare;<\/li>\n<li>Discutere ed eventualmente deliberare la sfiducia al Presidente e al Vice Presidente. La trattazione in Assemblea di tale argomento dovr\u00e0 essere richiesta da almeno 50 Associati e dovr\u00e0 essere preventivamente approvata dall&#8217;Assemblea stessa. Nel caso venga deliberata la sfiducia al Presidente e al Vice Presidente, gli stessi dovranno indire entro 30 giorni un&#8217;Assemblea elettiva che dovr\u00e0 aver luogo non pi\u00f9 tardi di 20 giorni dalla sua convocazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ad una Assemblea Ordinaria con abbinamento dell&#8217;opportuna lettera di convocazione pu\u00f2 immediatamente seguire una Assemblea Elettiva.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 10 L&#8217;ASSEMBLEA STRAORDINARIA<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La Assemblea Straordinaria \u00e8 convocata per trattare eventuali modifiche allo statuto dell&#8217;Associazione e altri argomenti che la legge attribuisca alla sua specifica competenza.<\/p>\n<p>La convocazione dell&#8217;Assemblea Straordinaria \u00e8 fatta dal Presidente e deve avvenire a mezzo di lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data dell&#8217;adunanza.<\/p>\n<p>Nelle convocazioni suddette deve essere indicato: l&#8217;Ordine del Giorno, la data e l&#8217;orario anche di una seconda convocazione che non potr\u00e0 aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.<\/p>\n<p>In mancanza dell&#8217;adempimento delle formalit\u00e0 suddette l&#8217;Assemblea Straordinaria si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati e siano pure presenti l&#8217;intero Consiglio Direttivo e l&#8217;intero Collegio dei Revisori dei Conti.<\/p>\n<p>Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti pu\u00f2 per\u00f2 opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.<\/p>\n<p>I Soci hanno diritto di fare iscrivere all&#8217;ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti o di chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell&#8217;Assemblea Straordinaria a condizione, per\u00f2, che in entrambi i casi la domanda sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell&#8217;Assemblea; in quest&#8217;ultimo caso l&#8217;Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.<\/p>\n<p>L&#8217;Assemblea Straordinaria \u00e8 valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i quattro quinti degli associati e, in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati i due quinti degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto degli associati presenti o rappresentati in assemblea, ad esclusione di quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell&#8217;Associazione ed allora le deliberazioni relative dovranno essere prese da tanti associati presenti o rappresentati che siano almeno la met\u00e0 pi\u00f9 uno di tutti gli associati iscritti.<\/p>\n<p>L&#8217;Assemblea Straordinaria, \u00e8 presieduta dal Presidente, o se questi mancasse, dal vicepresidente.<\/p>\n<p>Alla nomina del segretario dell&#8217;Assemblea provvede il Presidente di questa; il Segretario pu\u00f2 anche essere una persona non socia.<\/p>\n<p>Se avvengono votazioni a scrutinio segreto l&#8217;Assemblea si sceglie tra i presenti due scrutatori.<\/p>\n<p>Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 11 L&#8217;ASSEMBLEA ELETTIVA<\/u><\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;Assemblea Elettiva e&#8217; convocata dal Consiglio Direttivo con unico Ordine del Giorno presso la sede sociale a mezzo raccomandata indirizzata a tutti gli iscritti all&#8217;Associazione dieci giorni prima della data corrispondente a quella di convocazione della precedente Assemblea Elettiva.<\/p>\n<p>Come riportato all&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 9 la sua convocazione, nel rispetto della data prescritta, pu\u00f2 venire abbinata a quella di una Assemblea Ordinaria, per cui la sua effettuazione avverr\u00e0 subito dopo la chiusura dell&#8217; Assemblea Ordinaria con l&#8217;osservanza della normativa stabilita dal regolamento elettorale. L&#8217;Assemblea Elettiva viene convocata per il rinnovo delle cariche di Presidente e Vice Presidente, dei Consiglieri Mandamentali, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e per l&#8217;elezione del Rappresentante Rurale.<\/p>\n<p>Nei casi contemplati agli artt.18,19 e 20 l&#8217;Assemblea Elettiva verr\u00e0 convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo.<\/p>\n<p>Ogni mandato conferito agli eletti negli Organi Direttivi e nei Collegi dell&#8217;Associazione avr\u00e0 sempre inizio dalla data del loro insediamento.<\/p>\n<p>Non sono ammesse deleghe.<\/p>\n<p>La delega prevista dal comma 4 dell&#8217;art. 12, quando l&#8217;elettiva segue all&#8217;ordinaria ha valore soltanto per la parte attinente allo svolgimento dell&#8217;Assemblea Ordinaria.<\/p>\n<p>I presenti all&#8217;Assemblea Elettiva nominano il Presidente dell&#8217;Assemblea stessa i cui compiti sono contemplati nel Regolamento elettorale (art. 24).<\/p>\n<p>Al Presidente dell&#8217;Assemblea il Presidente uscente dell&#8217;Associazione presenta le dimissioni dei Membri degli organi direttivi alla scadenza regolare o straordinaria di un mandato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 12 DIRITTO DI VOTO E Di DELEGA NELLE ASSEMBLEE<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per scheda segreta quanto ne facciano domanda almeno cinque degli associati presenti o comunque quando si debba votare su argomenti che riguardano singole persone.<\/p>\n<p>Nell&#8217;Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano regolarmente iscritti all&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>Ciascun socio ha un solo voto.<\/p>\n<p>Gli Associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dall&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>Ciascun Associato non pu\u00f2 rappresentare per delega pi\u00f9 di tre altri associati.<\/p>\n<p>Non possono mai essere delegati n\u00e9 i membri del Consiglio Direttivo, n\u00e9 il Rappresentante Rurale, n\u00e9 i Revisori dei Conti, n\u00e9 i Probiviri, n\u00e9 gli eventuali dipendenti dell&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Il Consiglio Direttivo si compone di dieci membri eletti tra gli iscritti; essi durano in carica tre anni e possono venir rieletti.<\/p>\n<p>Tale Consiglio Direttivo \u00e8 composto dal: Presidente, Vice Presidente, Rappresentante Rurale e dai Consiglieri eletti nei Collegi Mandamentali.<\/p>\n<p>Il Presidente e il Vice Presidente, vengono eletti da tutti gli iscritti all&#8217;Associazione in una unica scheda. Essi dovranno presentarsi in una unica lista che andr\u00e0 depositata in Associazione, presentata da almeno trenta Associati, almeno 7 giorni prima della data fissata per l&#8217;Assemblea Elettiva. Nessun associato potr\u00e0 presentare pi\u00f9 di una lista. Nessun candidalo potr\u00e0 presentare il proprio nominativo in pi\u00f9 di una lista. I candidati alla Presidenza e alla Vice Presidenza non possono concorrere per altre cariche.<\/p>\n<p>Qualora il Presidente sia rurale il vice Presidente deve essere urbano.<\/p>\n<p>Il Rappresentante rurale viene eletto dai soli titolari di farmacie rurali iscritti all&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>I Consiglieri mandamentale vengono eletti dai titolari iscritti nel mandamento di appartenenza secondo la definizione territoriale definita dal regolamento elettorale. (art. 24 dello statuto).<\/p>\n<p>Tra gli eletti nei Collegi Mandamentali, il Presidente sceglie coloro che ricopriranno le cariche di Segretario e Tesoriere dell&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Rappresentante Rurale costituiscono la Giunta Esecutiva dell&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>Il Consiglio Direttivo ha il compito di:<\/p>\n<ol>\n<li>attuare gli scopi sociali secondo anche gli indirizzi e le direttive votate dall&#8217;Assemblea;<\/li>\n<li>attuare le norme statutarie di competenza e sovrintendere alla loro disciplinata esecuzione da parte degli iscritti;<\/li>\n<li>provvedere al buon funzionamento delle strutture dell&#8217;Associazione;<\/li>\n<li>provvedere alla redazione di un rendiconto economico annuale consuntivo e di un preventivo da sottoporre all&#8217;esame del Collegio dei Revisori dei Conti;<\/li>\n<li>presentare all&#8217;Assemblea da convocarsi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno il Rendiconto Economico annuale Consultivo e un Bilancio Preventivo;<\/li>\n<li>deliberare sull&#8217;ammissione di nuovi soci;<\/li>\n<li>deliberare su tutti gli argomenti di interesse per l&#8217;Associazione ed i suoi iscritti che non siano di competenza dell&#8217;Assemblea;<\/li>\n<li>comunicare le investiture agli eletti nei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri ai sensi dell&#8217;Art. 22;<\/li>\n<li>indire elezioni parziali per il rinnovo di cariche al verificarsi dei casi previsti dagli artt. 18, 19 e 20.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Consiglio Direttivo viene convocato normalmente dal presidente con apposito Ordine del Giorno.<\/p>\n<p>In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte ad ogni effetto, dal Vice Presidente; nel caso che tale impedimento superi i trenta giorni sar\u00e0 necessaria, da parte del Presidente, la delega scritta al Vice Presidente depositata presso il Consiglio Direttivo.<\/p>\n<p>Spettano al Presidente dell&#8217;Associazione la firma sociale e la rappresentanza dell&#8217;Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, inoltre a lui spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione mentre la straordinaria amministrazione spetta al Consiglio<\/p>\n<p>Direttivo che pu\u00f2 eventualmente e di volta in volta delegarla al Presidente.<\/p>\n<p>Qualora il Presidente dell&#8217;Associazione sia rurale, potr\u00e0 essere delegato dal Rappresentante<\/p>\n<p>Rurale a rappresentare i rurali in seno agli organismi della Categoria Regionali e Nazionali.<\/p>\n<p>In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente assumer\u00e0 la conduzione dell&#8217;Associazione con obbligo di convocare l&#8217;Assemblea Elettiva entro trenta giorni dalla data delle stesse In caso di dimissioni del Vice Presidente, assumer\u00e0 la Vice Presidenza fino al termine del mandato, il Consigliere in carica pi\u00f9 anziano. Come pure nel caso di dimissioni del Segretario o del Tesoriere, il Presidente sceglier\u00e0 tra i componenti del Consiglio Direttivo il sostituto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 14 LA GIUNTA ESECUTIVA<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La Giunta Esecutiva \u00e8 composta dal Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Rappresentante Rurale.<\/p>\n<p>La Giunta Esecutiva ha il compito di attuare le delibere assunte dal Consiglio Direttivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La sorveglianza sui conti dell&#8217;Associazione e sull&#8217;operato contabile del Consiglio Direttivo \u00e8 demandata al Collegio dei Revisori dei Conti che si compone di tre Membri effettivi e due supplenti eletti tra tutti gli iscritti all&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>Essi durano in carica tre anni e possono venir rieletti.<\/p>\n<p>Il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti segue le sorti del Consiglio Direttivo, per cui scadr\u00e0 automaticamente nel caso di nuove elezioni di quest&#8217;ultimo. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di eseguire i necessari controlli sull&#8217;amministrazione e sui fondi sociali, esaminando la documentazione contabile e redigendo appositi verbali.<\/p>\n<p>Esso riferisce all&#8217;Assemblea Ordinaria sullo stato finanziario dell&#8217;Associazione, in occasione della presentazione del Bilancio di esercizio ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno.<\/p>\n<p>In casi di particolare gravit\u00e0 o quando ne ravvisi la necessit\u00e0 e l&#8217;urgenza pu\u00f2 chiedere la convocazione dell&#8217;Assemblea Ordinaria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 16 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Il Collegio dei Probiviri si compone di tre Membri effettivi e due supplenti eletti tra i soli titolari associati o loro delegati.<\/p>\n<p>Essi durano in carica tre anni e possono venire rieletti.<\/p>\n<p>Il mandato del Collegio dei Probiviri segue le sorti del Consiglio Direttivo, per cui scadr\u00e0 automaticamente nel caso di nuove elezioni di quest&#8217;ultimo. In ogni seduta il Collegio nominer\u00e0 il Presidente di seduta, scegliendolo tra i suoi tre Membri. Ogni iscritto all&#8217;Associazione, ricopra cariche o no, deve presentarsi dinanzi al Collegio, pena l&#8217;espulsione, quando convocato a mezzo raccomandata R.R.<\/p>\n<p>Al Collegio potranno venir rivolti dai singoli associati, nei termini e modi prescritti, ricorsi avverso alla mancata accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, di iscrizioni all&#8217;Associazione o avverso a provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo stesso.<\/p>\n<p>Al Collegio, il Consiglio Direttivo, ai sensi dell&#8217;art. 5 commi,1, 2, 3 e 4 inoltrer\u00e0 richieste d\u00ec interventi disciplinari nei confronti di qualsiasi iscritto per trasgressioni a norme statutarie o per qualsiasi motivo che abbia arrecato o possa arrecare nocumento agli altri associati. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 17 LA SEZIONE RURALE<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Le farmacie qualificate Rurali sono raggruppate nella sezione rurale.<\/p>\n<p>Esse sono rappresentate da un farmacista Rurale, iscritto all&#8217;Associazione, votato dai soli Rurali, in sede di Assemblea Elettiva Ordinaria, ai sensi dell&#8217;art. 11, o straordinaria ai sensi dell&#8217;art. 19.<\/p>\n<p>Le spese per il funzionamento della Sezione fanno parte del Bilancio dell&#8217;Associazione e possono venire preventivate con voce a se stante.<\/p>\n<p>Il Rappresentante Rurale curer\u00e0 le problematiche specifiche dei rurali e li rappresenter\u00e0 nelle sedi istituzionali fatto solvo quanto previsto dall&#8217;art. 13.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 18 ELEZIONI STRAORDINARIE PER I COLLEGI<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Verificandosi, nel corso di un mandato, uno dei casi previsti dall&#8217;art. 4 o dall&#8217;art. 5 ogni Membro effettivo dei due Collegi sar\u00e0 automaticamente sostituito da uno dei rispettivi supplenti.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 il plenum deliberante di ognuno dei due Collegi deve essere costantemente di tre Membri, nell&#8217;eventualit\u00e0 che per il ripetersi dei sopraccitati motivi, essendosi esauriti i supplenti passati a membri effettivi, non si possa pi\u00f9 raggiungere il plenum, il Consiglio Direttivo dovr\u00e0 immediatamente indire elezioni straordinarie parziali per il rinnovo delle cariche nel Collegio carente, secondo le norme prescritte.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 19 ELEZIONE STRAORDINARIA PER IL RAPPRESENTANTE RURALE<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Verificandosi, nel corso di un mandato, che il Consigliere Rappresentante la Sezione Rurale non possa pi\u00f9 ricoprire l&#8217;incarico:<\/p>\n<ol>\n<li>per la perdita della &#8221; ruralit\u00e0 &#8221; nella provincia;<\/li>\n<li>per i casi previsti all&#8217;art. 4 e art. 5;<\/li>\n<li>per altri motivi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Consiglio Direttivo dovr\u00e0 procedere alla sua sostituzione convocando, ai sensi dell&#8217;art.11, 3^ comma, l&#8217;Assemblea elettiva straordinaria dei soli farmacisti rurali, iscritti all&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>Il rappresentante, votato in questa sede, entra di diritto nel Consiglio Direttivo sino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 20 ELEZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSIGLIERE MANDAMENTALE<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Verificandosi, nel corso di un mandato, che il Consigliere Mandamentale non possa pi\u00f9 ricoprire l&#8217;incarico, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo dovr\u00e0 procedere alla sua sostituzione convocando, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 3, l&#8217;Assemblea elettiva straordinaria dei soli farmacisti, iscritti all&#8217;Associazione e appartenenti al mandamento del Consigliere dimissionario<\/p>\n<p>Il Consigliere Mandamentale, votato in questa sede, entra di diritto nel Consiglio Direttivo, sino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.<\/p>\n<p>Ogni Consigliere Mandamentale viene eletto solo dagli Associati che appartengono al suo mandamento con apposita scheda. I Consiglieri Mandamentali sono rieleggibili.<\/p>\n<p>Qualora nel corso di un mandato il numero dei membri venga a ridursi per qualsiasi motivo, il Consigliere mancante verr\u00e0 sostituito, con le modalit\u00e0 previste all&#8217;art. 20, e il nuovo eletto rimarr\u00e0 in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo in carica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 21 ASSEMBLEE ELETTIVE STRAORDINARIE<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Nel caso di elezioni straordinarie previste dall&#8217;art.18 per i Collegi dei Probiviri o Revisori dei Conti, dall&#8217;art.19 per il Rappresentante Rurale e dall&#8217;art. 20 per i Consiglieri Mandamentali, le votazioni avranno luogo presso la sede prescelta, dinanzi al Presidente dell&#8217;Associazione e di due scrutatori scelti dal Consiglio Direttivo.<\/p>\n<p>Tali Assemblee saranno convocate dal Presidente a mezzo raccomandata inviata a tutti gli iscritti, per quanto attiene alle elezioni nei due Collegi, ai soli iscritti rurali per la nomina del Rappresentante Rurale e agli iscritti al mandamento di pertinenza per il Consigliere Mandamentale.<\/p>\n<p>La lettera di convocazione, in tutti i casi previsti, dovr\u00e0 comprendere:<\/p>\n<ol>\n<li>data ed orari di votazione;<\/li>\n<li>la lista completa degli iscritti aventi i requisiti prescritti per l&#8217;assunzione degli incarichi sostitutivi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Non \u00e8 ammessa la votazione per delega.<\/p>\n<p>Le operazioni di scrutinio avranno luogo immediatamente dopo la chiusura delle elezioni e saranno presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, coadiuvato dai due scrutatori.<\/p>\n<p>Tutti i successivi ed ulteriori adempimenti formali verranno svolti, pur con le necessarie variazioni, secondo le norme previste dal regolamento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 22 ACCETTAZIONE INCARICHI NEGLI ORGANI DIRETTIVI<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Il Presidente dell&#8217;Assemblea elettiva, il giorno feriale subito successivo a quello di conclusione delle operazioni di scrutinio, di cui all&#8217;art. 24 capoverso 6, dovr\u00e0 personalmente accertare le accettazioni degli incarichi da parte degli eletti, seguendo l&#8217;ordine di graduatoria conferito dal numero dei voti e di convocare, presso la sede dell&#8217;Associazione, a mezzo raccomandata entro e non oltre 15 giorni dalla data di convocazione dell&#8217;Assemblea Elettiva, i candidati accettanti la carica al Consiglio Direttivo e alla Sezione Rurale.<\/p>\n<p>I Membri eletti nei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri accertate in egual modo le accettazioni, riceveranno la comunicazione dell&#8217;investitura direttamente dal Consiglio Direttivo neo insediato.<\/p>\n<p>Le risposte di non accettazione dovranno venire depositate dai singoli per iscritto, indirizzando al Presidente dell&#8217;assemblea elettiva presso la sede dell&#8217;Associazione. Non potr\u00e0 ammettersi la mancanza di tali riscontri.<\/p>\n<p>Ogni membro eletto in uno degli organi direttivi non pu\u00f2 ricoprire contemporaneamente una seconda carica; \u00e8 consentito in tale eventualit\u00e0 il diritto dell&#8217;opzione al momento della dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico.<\/p>\n<p>Per i casi contemplati di non accettazione degli incarichi, quindi per ogni posto resosi vacante, debbono venire considerati agli effetti delle necessarie sostituzioni i nominativi dei candidati, subito seguenti nelle graduatorie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 23 VERBALI<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Le Assemblee, le riunioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probiviri, della Sezione Rurale, dovranno venire verbalizzate e tali documenti conservati agli atti dell&#8217;Associazione e a disposizione degli Associati per una eventuale loro consultazione per un periodo di dieci anni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Art. 24 REGOLAMENTO ELETTORALE<\/u><\/strong><\/p>\n<p>1) Schede per votazioni.<\/p>\n<p>Sono predisposti per le votazioni cinque tipi di schede di colore diverso (Allegato F) da servire ognuna rispettivamente per le elezioni per il rinnovo delle cariche di Presidente e Vice Presidente, nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei revisori dei conti, nel Collegio dei Probiviri, nella sezione Rurale.<\/p>\n<p>Ogni scheda distribuita agli elettori al momento del voto presso i seggi dovr\u00e0 recare all&#8217;esterno il timbro tondo di autenticazione dell&#8217;Associazione, come all&#8217;interno apposite spaziature per la numerazione finale e per le prescritte motivazioni di annullamento e per la firma di convalida del presidente dell&#8217;Assemblea.<\/p>\n<p>2) Composizione dei mandamenti<\/p>\n<p>I mandamenti comprendono le aree territoriali omogenee cos\u00ec definite:<\/p>\n<ol>\n<li>Mandamento di Portogruaro &#8211; comprende le farmacie ubicate nei comuni di: Caorle, S. Michele al Tagliamento, Concordia Saggittaria, Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Annone Veneto, S. Stino di Livenza, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Teglio Veneto<\/li>\n<li>Mandamento di S. Dona di Piave &#8211; comprende le farmacie ubicate nei comuni di: S. Don\u00e0 di Piave, Eraclea, Noventa di Piave, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Ceggia, Torre di Mosto, fossalta di Piave.<\/li>\n<li>Mandamento di Venezia Centro storico e isole: comprende le farmacie ubicate nel comune di Venezia Centro Storico e Isole ed estuario.<\/li>\n<li>Mandamento di Venezia Terraferma: comprende le farmacie ubicate nei comuni di: Venezia Terraferma, Marcon, Quarto D&#8217;Altino.<\/li>\n<li>Mandamento di Mirano &#8211; comprende le farmacie ubicate nei comuni di: Mirano, Spinea, Scorz\u00e8, Salzano, Martellago, Noale, S. Maria di Sala.<\/li>\n<li>Mandamento di Dolo &#8211; Comprende le farmacie ubicate nei comuni di: Dolo, Pianiga, Foss\u00f2, Fiesso D&#8217;artico, Camponogara, Mira, Campagna Lupia, Vigonovo, Str\u00e0, Campolongo Maggiore.<\/li>\n<li>Mandamento di Chioggia: comprende le farmacie ubicate nei comuni di: Chioggia, Cavarzere, Cona.<\/li>\n<\/ol>\n<p>3) Adempimenti preliminari<\/p>\n<p>In vista dell&#8217;approssimarsi dell&#8217;Assemblea elettiva il Consiglio Direttivo dovr\u00e0 a mezzo raccomandata procedere preventivamente alla nomina degli scrutatori in numero di almeno uno per ogni seggio elettorale predisposto, compreso quello nella sede dell&#8217;Assemblea.<\/p>\n<p>L&#8217;Assemblea elettiva sar\u00e0 convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, inviata agli iscritti all&#8217;Associazione (nominale).<\/p>\n<p>La lettera di convocazione dovr\u00e0 comprendere:<\/p>\n<ol>\n<li>l&#8217;indicazione dei seggi elettorali predisposti per le operazioni di voto, la localit\u00e0 e gli orari di apertura e chiusura di ciascun seggio;<\/li>\n<li>la lista completa, in ordine alfabetico, di tutti gli iscritti all&#8217;Associazione con specificazioni di titolo, qualifiche e prerogative.<\/li>\n<li>Seggi elettorali<\/li>\n<\/ol>\n<p>Un seggio sar\u00e0 obbligatoriamente istituito presso la sede dell&#8217;Associazione ed uno presso la sede dove ha svolgimento l&#8217;Assemblea elettiva.<\/p>\n<p>E&#8217; facolt\u00e0 del Consiglio Direttivo predisporre altri seggi entro i confini della provincia, come parimenti dovr\u00e0 deciderne gli orari e le date di insediamento. In ogni seggio dovr\u00e0 presenziare alle operazioni di voto lo scrutatore (o gli scrutatori) incaricato, presso ogni seggio sar\u00e0 predisposta una<\/p>\n<p>urna per la raccolta di tutte le schede votate.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 cura dello scrutatore di seggio, concluse le operazioni di voto, procedere alla sua chiusura e siglatura ed alla consegna successiva all&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>Presso i seggi verranno esposte le liste presentate nei termini stabiliti dallo statuto.<\/p>\n<p>4) Votazioni<\/p>\n<p>Sono ammessi ad esercitare il diritto di voto soltanto gli iscritti, in atto all&#8217;Associazione, quali contraddistinti nell&#8217;elenco alfabetico di cui al pgf. B) del capoverso 2 del presente articolo. Non si pu\u00f2 votare o consegnare schede per delega.<\/p>\n<p>Ogni elettore dovr\u00e0 depositare nelle urne soltanto le proprie schede e di persona.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 considerata valida la consegna di schede votate quando alla chiusura del seggio l&#8217;elettore si trovi gi\u00e0 all&#8217;interno dello stesso.<\/p>\n<p>Tutte le operazioni di voto avranno termine agli orari dell&#8217;ultimo giorno prefissato e comunque dovranno improrogabilmente concludersi non oltre cinque giorni dalla data di convocazione dell&#8217;Assemblea Elettiva.<\/p>\n<p>Le votazioni nel seggio elettorale istituito presso la sede dell&#8217;Assemblea elettiva avranno la durata della stessa.<\/p>\n<p>5) Validit\u00e0 dei voti conferiti<\/p>\n<p>Agli effetti della validit\u00e0 dei voti conferiti rimane stabilito che:<\/p>\n<ol>\n<li>ogni nominativo otterr\u00e0 un solo voto per scheda, anche se sulla stessa risulti trascritto pi\u00f9 volte; \u00e8 valida la trascrizione del solo cognome di un candidato; Errori od approssimazioni nella stesura dei nominativi saranno motivo di annullamento del voto solo nel caso in cui non appaia palese l&#8217;intendimento del votante e chiara l&#8217;identit\u00e0, del candidato prescelto.<\/li>\n<li>saranno considerati soltanto i voti conferiti a candidati compresi negli elenchi alfabetici previsti al pgf. B) del capoverso 2) del presente articolo.<\/li>\n<li>nei casi di omonimia sar\u00e0 affidata al Collegio degli scrutatori incaricati, l&#8217;interpretazione della volont\u00e0 del votante, fermo restando il concetto che l&#8217;elettore dovrebbe indicare, dei candidati, preferibilmente il nome di battesimo o comunque la sua iniziale.<\/li>\n<li>le schede votate per l&#8217;elezione del Consiglio Direttivo, saranno considerate valide solo se risulti sufficientemente individuata la lista elettorale.<\/li>\n<li>per ogni scheda votata, relativa all&#8217;elezione per i Collegi e per i Consiglieri Mandamentali, saranno conteggiati, a partire dal primo in alto trascritto dall&#8217;elettore, i nominativi dei candidati non oltre il numero dei membri stabiliti per ogni Collegio al quale la scheda si riferisce per intestazione. Ogni nominativo votato in pi\u00f9, oltre codesti limiti numerici, verr\u00e0 depennato.<\/li>\n<li>nell&#8217;elezione del Rappresentante Rurale verranno considerati soltanto nominativi degli iscritti dichiaratamente rurali.<\/li>\n<li>per l&#8217;elezione del Rappresentante rurale, sulla scheda, dovr\u00e0 essere votato il nominativo di un solo candidato; in caso di trascrizione di pi\u00f9 nominativi, verr\u00e0 conteggiato per scheda soltanto quello trascritto per primo in alto dall&#8217;elettore venendo quindi depennati i successivi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>6) Operazioni di scrutinio<\/p>\n<p>Le operazioni di scrutinio delle schede votate avranno luogo presso la sede dell&#8217;Associazione, (dove le urne contenenti le schede saranno state gi\u00e0 recapitate), il giorno feriale subito successivo a quello in cui \u00e8 avvenuta la chiusura dell&#8217;ultimo seggio elettorale predisposto. Le operazioni di scrutinio saranno presiedute dal presidente dell&#8217;Assemblea elettiva coadiuvato da tutti gli scrutatori gi\u00e0 incaricati di presenziare alle operazioni di voto.<\/p>\n<p>Il Presidente dell&#8217;Assemblea provveder\u00e0 a dissigillare le urne ed ad aprire le schede votate, rispettivamente per ogni Collegio, dando lettura dei nominativi validi votati, dei quali gli scrutatori compileranno, per Collegio, appositi elenchi.<\/p>\n<p>Al termine dello spoglio verranno numerate le schede valide, per ogni Collegio e parimenti quelle non valide; il Presidente apporr\u00e0 all&#8217;interno di ogni scheda numerata e nell&#8217;apposito spazio la propria sigla di autenticazione come per quelle annullate specificher\u00e0 la motivazione dell&#8217;annullamento.<\/p>\n<p>I risultati delle elezioni, terminato lo scrutinio, verranno riportati nello stesso giorno nel Verbale di seduta (Allegato E) che dovr\u00e0 essere firmato dal Presidente dell&#8217;Assemblea elettiva, da tutti gli scrutatori incaricati e dal consigliere che a termini del capoverso 1 del presente articolo avr\u00e0 presenziato alle operazioni di spedizione delle schede. Il verbale rimarr\u00e0 agli atti dell&#8217;Associazione e copia dovr\u00e0 venire pubblicata in circolare e distribuita agli iscritti all&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>Il Presidente dell&#8217;Assemblea elettiva proceder\u00e0 successivamente ad accertare le accettazioni degli incarichi ai sensi dell&#8217;art. 22.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art.1 L&#8217;ASSOCIAZIONE \u00c8 costituita, con sede in Venezia, una Associazione avente per denominazione &#8220;ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA&#8221;. 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